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Università: Lettera Aperta ai Rettori e Direttori sull’Obbligo Vaccinale

Riceviamo e con piacere condividiamo la lettera aperta ai Rettori e Direttori delle Università Toscane sull’Obbligo Vaccinale per i Lavoratori delle Università.

Alla cortese attenzione
della Magnifica Rettrice dell’Università di Firenze
Prof.ssa Alessandra Petrucci
del Magnifico Rettore dell’Università di Pisa
Prof. Paolo Maria Mancarella
del Magnifico Rettore dell’Università di Siena
Prof. Francesco Frati
del Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri di Siena
Prof. Tomaso Montanari
del Direttore della Scuola Normale Superiore
Prof. Luigi Ambrosio
dei Direttori Generali degli Atenei di Firenze, Pisa e Siena
Dott.ssa Beatrice Sassi, Dott. Rosario Di Bartolo, Dott. Emanuele Fidora
dei Presidenti del CUG degli Atenei di Firenze, Pisa e Siena
del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze
Prof. Claudio Rocca
del Direttore dell’Istituto Superiore
di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena
M° Antonio Ligios
Rispettive Sedi
Oggetto: lettera aperta sulle problematiche legate all’applicazione del Decreto Legge del 7 gennaio 2022, n. 1: obbligo vaccinale per i lavoratori dell’Università

Magnifica Rettrice, Magnifici Rettori, Egregie Direttrici, Egregi Direttori, Egregie ed Egregi Presidenti, siamo un gruppo di lavoratrici e lavoratori degli Atenei di Firenze, Pisa e Siena, e di Istituti di Alta Formazione della Toscana (tecnici, amministrativi, bibliotecari, lettori, collaboratori ed esperti linguistici, ricercatori, docenti) che ha avviato una discussione sulle ricadute nel mondo universitario delle politiche di gestione della pandemia. Tra noi vi sono sia persone vaccinate che non vaccinate, altre sono guarite dalla malattia e altre ancora sono state esentate dalla vaccinazione.
In seguito all’emanazione del Decreto Legge del 7 gennaio 2022, n. 1, che ha modificato l’art. 4-ter del Decreto Legge del 1 aprile 2021, n. 44, estendendo l’obbligo vaccinale al personale delle Università, riteniamo necessario condividere con voi alcune riflessioni su importanti elementi di criticità presenti nel Decreto e sulle gravi ripercussioni che a nostro parere ne derivano. Come membri di queste Istituzioni, siamo molto preoccupati della frattura che è stata prodotta negli ultimi due anni da provvedimenti governativi che hanno diviso il corpo sociale, in un momento particolarmente difficile da tutti i punti di vista.

L’attuale fase epidemica è caratterizzata da una minore letalità e pericolosità del virus, verosimilmente dovuta sia alla circolazione della nuova variante Omicron, sia alla parziale capacità dei vaccini di arginare sviluppi gravi della malattia Covid-19. Questa minore letalità è tuttavia insidiosa, poiché la diffusione del contagio sta avvenendo su grandi numeri, e ciò può portare a un impatto rilevante sul sistema sanitario nazionale, pesantemente ridimensionato nel corso degli ultimi anni. Pertanto, crediamo che sia prudente tenere alta l’attenzione, ma riteniamo al tempo stesso doveroso riconoscere che il vaccino è strumento utile ma non risolutivo dell’emergenza, in considerazione soprattutto delle sue limitate capacità di immunizzazione, come anche le stesse case farmaceutiche e le agenzie regolatorie hanno messo in evidenza. I recenti Decreti Legge sembrano tuttavia ignorare questo aspetto, introducendo in modo diretto o indiretto l’obbligo di vaccinazione per interi settori della popolazione, incluse le fasce di età più giovani, a bassissimo rischio di sviluppare la malattia Covid-19 in forma severa come attestano i rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità. Nessuna traccia vi è, invece, nei decreti, di strategie di più ampio respiro, che potrebbero includere screening ripetuti con test autosomministrati (come avviene ad esempio nel Regno Unito), controlli sull’aerazione dei locali, attivazione diffusa dello smart working, ove opportuno e possibile.

Va altresì considerato che i vaccini attualmente somministrati sono farmaci ancora in fase di sperimentazione, dato che l’autorizzazione alla loro immissione in commercio è avvenuta per via “condizionata” e temporanea, sulla base del Regolamento della Commissione Europea n. 507/2006 del 29 marzo 2006, che si applica espressamente ai “medicinali” per i quali “non siano stati forniti dati clinici completi in merito alla sicurezza e all’efficacia” (cfr. Paragrafo 2.5.4 in https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessmentreport_en.pdf), e che le evidenze scientifiche circa l’efficacia e la sicurezza della somministrazione di dosi booster a distanza ravvicinata sono scarse.

Questi aspetti, uniti alla mancanza di una pianificazione di medio-lungo termine e di una definizione dei parametri che permetteranno di ritenere conclusa l’emergenza Covid-19, rendono da un lato imprudente e dall’altro preoccupante la strategia di estensione dell’obbligo del Super Green Pass.

Inoltre, la comunicazione in tema vaccinale è stata estremamente variabile e incoerente: dalla promessa dell’immunità di gregge, si è passati all’evidenza che il vaccino non protegge dal contagio; da un solo ciclo vaccinale si è passati alla necessità di una terza dose e forse una quarta. Nel frattempo, il CEO di Pfizer afferma che la formulazione attuale non protegge e che da marzo sarà disponibile una nuova versione del vaccino che proteggerà dalla variante Omicron (https://www.cnbc.com/2022/01/10/covid-vaccinepfizer-ceo-says-omicron-vaccine-will-be-ready-in-march.html).

Riguardo, nello specifico, all’estensione dell’obbligo vaccinale al personale universitario, osserviamo che in gran parte le nostre strutture sono risultate luoghi sicuri, dove non si sono verificati disservizi didattici, scientifici o amministrativi a causa di una diffusione incontrollata del contagio. Questo anche quando le lezioni e parte delle altre attività sono riprese prevalentemente in presenza, ad indicare che la tipologia e le attività lavorative all’interno dei nostri atenei possono essere svolte in sicurezza e modulate a seconda della fase epidemica.

Per tutti questi motivi, le misure previste dal Decreto Legge 1/2022 a nostro parere non appaiono coerenti e commisurate allo scenario attuale. Oltretutto, la normativa potrebbe generare conflitti e acuire discriminazioni all’interno dell’ampia comunità universitaria. Col nuovo decreto, a chi sceglierà di non vaccinarsi o di non proseguire con ulteriori somministrazioni sarà impedito di lavorare. Questa disposizione avrà gravi ripercussioni sociali e psicologiche, che incideranno sulla vita individuale e familiare dei lavoratori sospesi, incluse persone al termine della loro carriera lavorativa, oltre ad avere ricadute sulla formazione degli studenti, sulla ricerca e sull’attività culturale e amministrativa dei nostri atenei.

Negare il cosiddetto “assegno alimentare”, che viene erogato perfino a chi è sospeso per motivi disciplinari o per avere commesso reati penali, appare un provvedimento inumano che aggrava la misura di sospensione di per sé già lesiva del diritto al lavoro su cui si incardina la nostra Costituzione. Si verrà inoltre a creare una palese violazione del diritto alla privacy, in quanto la sospensione del lavoratore metterà in luce il fatto che questi non è vaccinato, rivelando così un suo dato sensibile.

Nel clima di dialogo e confronto su cui si basa la vita della comunità accademica, siamo fiduciosi che si possa avviare nell’immediato una riflessione congiunta su questi temi così cruciali per l’Università nel suo complesso e che vogliate considerare la possibilità di non applicare in modo automatico il Decreto Legge 1/2022, in quanto tale decreto appare in contrasto con norme nazionali, europee e internazionali.
Comprendiamo che, per consuetudine, i vertici delle istituzioni pubbliche ritengono di essere tenuti ad applicare ogni nuova norma e di non poter agire altrimenti. Tuttavia, soprattutto in situazioni complesse, è loro diritto e dovere accertarsi che le norme prescritte soddisfino i requisiti che le rendono legittime. A tale riguardo, l’art. 28 della Costituzione recita: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici». Esiste dunque una doppia responsabilità: una riferita al singolo dipendente pubblico e una riferita all’Amministrazione. Il pubblico funzionario è quindi tenuto a fare un’attenta valutazione di legittimità.

Di seguito evidenziamo gli elementi di dubbia legittimità del Decreto Legge 1/2022.

  1. Il Decreto in oggetto non è stato ancora convertito in legge, mentre in base all’art. 32 della Costituzione gli obblighi in tema di salute possono essere disciplinati solo e soltanto da leggi approvate dal Parlamento in via definitiva («Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»), laddove per «legge» non può che intendersi un provvedimento legislativo adottato dal Parlamento al termine di un dibattito democratico aperto e trasparente che, per quanto riguarda i Decreti sul Green Pass e sul Super Green Pass, in Italia a tutt’oggi è evidentemente mancato.
  2. Anche laddove una siffatta legge dovesse essere adottata dal Parlamento, essa non potrebbe in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana come stabilisce lo stesso art. 32 della Costituzione («La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»). L’applicazione del decreto, a nostro parere, prefigura una violazione di tali limiti anche in quanto subordina a un trattamento sanitario il godimento dei diritti fondamentali al lavoro, alla sussistenza e alla socialità.
  3. In materia di tutela della salute, inoltre, l’art. 32 della Costituzione antepone esplicitamente il diritto individuale all’interesse collettivo («La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività»). L’impostazione sistematica della Carta costituzionale, confermata da costante giurisprudenza della Consulta, fa sì che la salute del singolo non possa mai essere sacrificata o messa a rischio nell’ottica di salvaguardare la salute collettiva. Considerato che l’assunzione dei suddetti farmaci è da ritenersi un atto irreversibile, che esistono numerose segnalazioni di effetti avversi post-vaccinazione anche gravi e che la sperimentazione in materia si concluderà solo a fine 2023, non ci sono elementi per ritenere che il diritto individuale alla salute sia tutelato. Al contempo, non garantendo il vaccino l’immunità, ci sono anche dubbi su quanto l’attuale politica vaccinale tuteli la salute collettiva.
  4. I contenuti del Decreto si pongono in contrasto anche con gli orientamenti espressi dalle due principali organizzazioni internazionali operanti sul piano regionale europeo, il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea, che hanno ritenuto necessario ribadire la libertà di scelta vaccinale allo scopo di scongiurare l’introduzione di illecite discriminazioni tra persone vaccinate e non vaccinate. Per prima è intervenuta l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, mediante la risoluzione 2361/2021 del 27 gennaio 2021, secondo cui «nessuno subisca pressioni politiche, sociali o di altro tipo affinché si vaccini, se non desidera farlo personalmente». In seguito, è intervenuta anche l’Unione Europea, mediante il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 953/2021 del 14 giugno 2021, il cui considerando 36 afferma chiaramente che «è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate», anche nel caso specifico di coloro che «hanno scelto di non essere vaccinate».
  5. Le azioni che il Governo italiano pone in essere, adottando provvedimenti che di fatto spingono direttamente o surrettiziamente larghe porzioni di cittadini all’assunzione di farmaci ancora sotto sperimentazione, quali sono da considerare i vaccini anti Covid-19, si pongono in contrasto con alcuni principi generali di diritto internazionale ed europeo, nonché con principi fondamentalidella bioetica (CIEB, Parere sull’obbligatorietà del vaccino anti-Covid, 20 dicembre 2021. https://www.ecsel.org/wp-content/uploads/2021/12/I-Parere-CIEB.pdf), quali: il principio di precauzione, come formulato dalla Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 e recepito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; il principio del consenso informato, sancito da strumenti sia di natura deontologica (il Codice di Norimberga del 1947 e la Dichiarazione di Helsinki del 1964) che giuridica (il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, ratificato dall’Italia nel 1978); i principi di beneficenza, di non maleficenza e di equo accesso alle cure sanitarie, cui si ispira anche la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell’Uomo e la biomedicina), firmata nel 1997 a Oviedo.
  6. Riteniamo che costringere alla vaccinazione, pena la sospensione dal lavoro e la perdita del sostentamento economico, rappresenti un’imposizione ingiustificata dal punto di vista sanitario e, in quanto tale, passibile di denuncia alla Corte Penale Internazionale come atto persecutorio nei confronti di un gruppo sociale, in questo caso identificabile dal suo status vaccinale (art. 7 Statuto di Roma).

Giova infine ricordare che la nostra Costituzione tutela il diritto alla salute, ma non lo pone al di sopra del diritto al lavoro e allo studio, né tantomeno al di sopra delle libertà personali. Tutti questi diritti devono essere bilanciati. Naturalmente l’epidemia va gestita con misure adeguate, ma senza rinunciare agli elementi cardine dello Stato di Diritto.

In conclusione, ritenendo che esistano gli elementi per considerare il Decreto Legge 1/2022 in contrasto palese con il diritto internazionale, europeo e costituzionale, auspichiamo che vogliate urgentemente procedere a una valutazione della possibilità di disapplicare il suddetto decreto.
Rimaniamo disponibili a collaborare nell’individuazione di soluzioni idonee che, pur garantendo la sicurezza, evitino gravi disagi e discriminazioni all’interno della comunità universitaria, nell’interesse di tutte le sue componenti.

In attesa di un gentile riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti
26 gennaio 2022

Sabrina Albanese Università di Firenze
Akeel Almarai Università per Stranieri di Siena
Simona Altamura Università di Firenze
Domenico Amato Università di Pisa
Alessandro Andreadis Università di Siena
Antonio Anichini Istituto Superiore di Studi Musicali “R. Franci” Siena
Beatrix Aurigi-Eberhart Università di Firenze
Michela Baccini Università di Firenze
Martina Bacciotti Università di Firenze
Nicoletta Baistrocchi Università di Firenze
Vittoria Baker Università di Siena
Paolo Baldi Università di Firenze
Angela Ballerini Università di Firenze
Marina Balzani Università di Firenze
Ugo Bardi Università di Firenze
Sandro Bartolini Università di Siena
Simona Beccone Università di Pisa
Luca Biotti Università per Stranieri di Siena
Stefania Bottega Università di Pisa
Nadia Breda Università di Firenze
Jacopo Brogi Università per Stranieri di Siena
Cecilia Brunetti Università di Firenze
Cinzia Bucchioni Università di Pisa
Lorella Cafaro Università di Firenze
Andrea Callaioli Università di Pisa
Giovanna Campani Università di Firenze
Clara Cancho Università di Firenze
Antonella Capocchi Università di Pisa
Michele Cappelletti Istituto Superiore di Studi Musicali “R. Franci” Siena
Paola Carbonari Università di Firenze
Francesca Cardona Università di Firenze
Paolo Carnasciali Università per Stranieri di Siena
Angela Caronna Università di Siena
Francesca Carpita Università di Pisa
Monica Cavicchioli Università di Siena
Bruno Cheli Università di Pisa
Francesco Chiti Università di Firenze
Massimo Ciardelli Università di Pisa
Nicola Luciano Cipriani Università di Firenze
Andrea Colesanti Università di Firenze
Dimitri Colferai Università di Firenze
Alberto Collet Università di Siena
Serena Conti Accademia di Belle Arti di Firenze
Fulvio Corsi Università di Pisa
Marco Cutri Università di Firenze
Luca D’Ascia Scuola Normale Superiore
Stefano Dal Bianco Università di Siena
Luigia De Paola Università di Firenze
Umberto Desideri Università di Pisa
Roberto Di Ferdinando Università di Firenze
Michele Di Ruscio Università di Pisa
Monica Diari Università di Pisa
Pietro U. Dini Università di Pisa
Daniela Dorbolò Università di Pisa
Irina Dvizova Università di Firenze
Luca Facchini Università di Firenze
Eleonora Farnioli Università di Firenze
Françoise Felce Università di Siena
Lapo Fiistrucchi Università di Firenze
Carlo Fiorenzani Università di Siena
Patrizia Fortunato Università di Siena
Rachele Foschi Università di Pisa
Paola Franconi Istituto Superiore di Studi Musicali “R. Franci” Siena
Filippo Fratini Università di Pisa
Anna Fusillo Università di Siena
Beatrice Gallo Università di Siena
Marina Gasanova Mijat Università di Firenze
Tiziana Gatti Università di Siena
Andrea Geselle Università di Firenze
Manuela Giordano Università di Siena
Cristina Giovannetti Università di Pisa
Andrea Goetz Università di Pisa
Giuseppa Rita Iiriti Università di Firenze
Linda Ippolito Università di Siena
Agapita Jurado Santos Università di Firenze
Andrea Lazzeri Università di Pisa
Antonio Luchetta Università di Firenze
Alessandro Lupi Università di Firenze
Cecilia Maria Roberta Luschi Università di Firenze
Nadia Marchettini Università di Siena
Eva Marinai Università di Pisa
Francesco Mariotti Università per Stranieri di Siena
Grazia Martarelli Università di Firenze
Lourdes Martínez Catalán Università di Siena
Leonardo Masi Università di Siena
Alessandra Mattei Università di Firenze
Samuele Mazzeschi Università di Siena
Stefano Mazzoni Università di Pisa
Cristina Mencarelli Università di Siena
Francesca Millanta Università di Pisa
Giacomo Mircoli Università di Siena
Luigi Mori Università di Siena
Vitaliano Francesco Muzii Università di Siena
Massimo Niccolai Istituto Superiore di Studi Musicali “R. Franci” Siena
Giuseppe Vittorio Parigino Università di Siena
Giulia Parovel Università di Siena
Alessandra Parravicini Università di Pisa
Gabriele Pasquali Università di Firenze
Marco Peccianti Università di Pisa
Alessandra Persichetti Università per Stranieri di Siena
Geoffrey James Phillips Università di Pisa
Simona Piaggi Università di Pisa
Monica Picchi Università di Firenze
Maria Picciani Università di Pisa
Fabio Pierini Università di Pisa
Fabio Pierini Università di Pisa
Federico Pierotti Università di Firenze
Piero Pillon Università di Siena
Barbara Pinto Università di Pisa
Giovanni Polacco Università di Pisa
Daniela Poli Università di Firenze
Loredana Remolo Accademia di Belle Arti di Firenze
Stefania Righi Università di Firenze
Antonio Rizzo Università di Siena
Stefania Rossi Università di Firenze
Valentina Rossi Università di Firenze
Elena Rossi Linguanti Università di Pisa
Monica Ruffini Castiglione Università di Pisa
Giuseppina Runza Istituto Superiore di Studi Musicali “R. Franci” Siena
Fioranna Salvadori Università di Firenze
Elisabetta Salvestrini Università di Firenze
Miguel Angel Santos Chamorro Università di Siena
Maurizio Sarcoli Università di Pisa
Nicola Schiavone Università di Firenze
Angela Scurosu Università di Firenze
Selena Simonatti Università di Pisa
Paraskevi Spantidaki Università di Siena
Davide Sparti Università di Siena
Isabel Stein Istituto Superiore di Studi Musicali “R. Franci” Siena
Serena Terzani Università di Firenze
Barbara Todaro Università di Pisa
Francisca A. Torrente Sánchez-Guisande Università di Firenze
Letizia Torricelli Università di Siena
Sabrina Tuttopetto Università di Pisa
Gianluca Ulivelli Istituto Superiore di Studi Musicali “R. Franci” Siena
Cecilia Uschi Università di Firenze
Duccio Vanni Università di Firenze
Cristiano Viglietti Università di Siena
Rita Vignani Università di Siena
Cinzia Zannoni Università di Firenze

Di seguito il link per chi volesse firmare:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKTzRD0T_dKJF8NvcBlljYyPmUPnsf6eo-FGicJ7DPSVc62Q/viewform?usp=sf_link

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Illustrazione di copertina: Gerard DuBois

2 commenti

  • Mirella Di Vita

    Suggerirei di estendere questa lettera anche ai direttori di altre istituzioni AFAM (accademia di belle arti di Carrara, Conservatorio di Firenze, ISSM di Lucca e Livorno), ed eventualmente pensare ad un coordinamento nazionale dei docenti universitari e dell’alta formazione artistico musicale.

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